NOTE LEGALI
Il cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extra giudiziale delle controversie tra investitori (divisi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziare di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di divigenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla ParteII del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un'importo superiore a Euro 500,000. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro che non sono conseguenze immediate e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte di un'intermediario degli obblighi sopra descritti e quella che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere al ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziarie contenute nel contratto.
Per maggiori informazione fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/