Note Legali

NOTE LEGALI

Il cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extra giudiziale delle controversie tra investitori (divisi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziare di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di divigenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla ParteII del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un'importo superiore a Euro 500,000. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro che non sono conseguenze immediate e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte di un'intermediario degli obblighi sopra descritti e quella che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere al ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziarie contenute nel contratto. Per maggiori informazione fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/